Convenzione›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 8 mag 1977
Le disposizioni della presente Convenzione non arrecano pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni o accordi internazionali che sono o entreranno in vigore, e che siano più favorevoli alle persone considerate dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-14