ConvenzioneTitolo III

Art. 16

In vigore dal 8 mag 1977
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa a aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuerà dietro deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
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