ConvenzioneTitolo III

Art. 20

In vigore dal 8 mag 1977
1. Nessuna Parte Contraente potrà denunciare la presente Convenzione prima del termine di un periodo di quattro anni dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per quel che la concerne, o prima del termine di ogni altro periodo ulteriore di tre anni. 2. La denuncia si effettuerà con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.
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