ConvenzioneTitolo III

Art. 18

In vigore dal 8 mag 1977
Ogni Stato può, al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il beneficio della presente Convenzione, o di quelle disposizioni di questa Convenzione che egli specificherà, ad altre persone oltre ai suoi cittadini, che risiedano nel o nei territori così come definiti nell' e designati nella dichiarazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo