Convenzione›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 8 mag 1977
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in seguito in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui lo Stato stesso assicura le relazioni internazionali o per il quale esso è abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato in questa dichiarazione. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio di Europa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-17