Convenzione›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 8 mag 1977
Al fine di assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro le più favorevoli possibile, ogni Parte Contraente faciliterà e incoraggerà le diverse forme di cooperazione, di aiuto reciproco fra conduttori agricoli e, se del caso, di messa a disposizione di manodopera di riserva.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-12