ConvenzioneTitolo II

Art. 7

In vigore dal 8 mag 1977
Nella formulazione della sua politica di utilizzazione del terreno, ogni Parte Contraente terrà conto dei problemi posti dalla diminuzione della possibilità d'impiego nelle zone agricole, specie favorendo in esse la creazione d'impieghi nuovi.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-7

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