Convenzione›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 8 mag 1977
1. Ogni Parte Contraente applicherà ai conduttori agricoli e ai loro aventi diritto, nel modo più appropriato, le norme di previdenza sociale previste dalla sua legislazione per le altre categorie assistite della popolazione.
2. Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte Contraente concederà ai conduttori agricoli, nelle condizioni e nei termini appropriati, la protezione della previdenza sociale per almeno quattro delle eventualità seguenti: malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, decesso, incidente sul lavoro, malattie professionali e carichi familiari.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-4