ConvenzioneTitolo II

Art. 5

In vigore dal 8 mag 1977
1. Ogni Parte Contraente farà in modo che allorchè un conduttore agricolo cessa la sua attività agricola per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa stabilirà, tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze, beneficino di misure appropriate. Tali misure comprenderanno: a) la messa a disposizione di facilitazioni in vista di permettere loro di intraprendere una nuova attività, di preferenza nella loro regione, in special modo facilitazioni per l'orientamento, la formazione e il riadattamento professionali; b) il versamento di sussidi temporanei al fine di consentire la preparazione per un'altra attività; c) il mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione in materia di previdenza sociale; d) il versamento d'indennità eque o di premi adeguati a un conduttore agricolo che, per ragioni di età, ha difficoltà ad intraprendere un'altra attività, e a condizione che la cessazione dell'attività agricola apporti un miglioramento strutturale. 2. Ai fini del presente articolo, la nozione di cessazione di attività non deve essere interpretata come escludente la possibilità per il conduttore di conservare un terreno agricolo di superficie limitata per i suoi fabbisogni personali. 3. Ogni Parte Contraente farà in modo che allorchè un conduttore agricolo cessa parzialmente la sua attività per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa determinerà, tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze beneficino delle misure menzionate nei paragrafi a), b) e c) del precedente punto I1adattate secondo le esigenze.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-5

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