Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 8 mag 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA
RELATIVA ALLA PROTEZIONE SOCIALE DEGLI AGRICOLTORI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi Membri, specie in vista di favorire il loro progresso economico e sociale;
Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita dei conduttori agricoli realizzato attraverso misure appropriate permette di contribuire il progresso sociale in Europa;
Ricordando che la Carta sociale europea, elaborata anch'essa in sede di Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, ha per obiettivo il miglioramento del tenore di vita e la promozione del benessere sociale di tutte le categorie delle loro popolazioni sia rurali che urbane;
Considerando che le condizioni particolari e i caratteri specifici delle attività agricole come pure i mutamenti cui va soggetto il mondo agricolo esigono che siano adottate delle misure appropriate in favore dei conduttori agricoli al fine di favorire il loro benessere sociale;
Ritenendo quindi che convenga completare e rafforzare la protezione sociale dei conduttori agricoli, dei membri delle loro famiglie e, se del caso, dei salariati alle loro dipendenze, tenendo conto delle esigenze sociali di dette persone e delle condizioni particolari delle attività agricole,
Hanno convenuto quanto segue:
Ogni Parte Contraente s'impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a suoi cittadini residenti sul suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-1