Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 8 mag 1977
Ogni Parte Contraente adotterà misure appropriate al fine di tenere i conduttori agricoli al corrente degli obiettivi della sua politica agricola, di consultare, all'occorrenza, gli ambienti agricoli su questa politica, e di tenere informati i conduttori agricoli degli sviluppi internazionali in campo agricolo che li interessano.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-6