Convenzione›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 8 mag 1977
Ogni Parte Contraente adotterà o incoraggerà misure in favore dei giovani delle zone agricole al fine:
a) di garantire loro un indirizzo professionale adattato alle loro esigenze e praticato da persone qualificate, anche prima della fine degli studi;
b) di assicurare loro una formazione generale e professionale adeguata che offra loro possibilità uguali a quelle offerte agli altri giovani per quel che concerne il loro inserimento nella vita professionale;
c) di creare o di trasformare, all'occorrenza, scuole professionali, centri di formazione e di perfezionamento professionali o scuole superiori di agricoltura;
d)di concedere loro borse d'insegnamento a condizioni tali da offrire loro possibilità uguali a quelle di cui godono gli altri giovani.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-10