Convenzione›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 8 mag 1977
Al fine di facilitare l'adempimento dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, ogni Parte Contraente incoraggerà:
a) l'utilizzazione di attrezzature destinate a semplificare e alleviare i lavori domestici;
b) la messa a disposizione di servizi di aiuto familiare a domicilio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-13