ConvenzioneTitolo II

Art. 13

In vigore dal 8 mag 1977
Al fine di facilitare l'adempimento dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, ogni Parte Contraente incoraggerà: a) l'utilizzazione di attrezzature destinate a semplificare e alleviare i lavori domestici; b) la messa a disposizione di servizi di aiuto familiare a domicilio.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-13

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