Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 8 mag 1977
1. Ogni Parte Contraente adotterà misure appropriate in vista:
a) di assicurare, nelle zone agricole un'attrezzatura socio-culturale adeguata;
b) d'incoraggiare il miglioramento delle condizioni di vita e d'igiene nelle aziende agricole, a vantaggio del conduttore agricolo, dei membri della sua famiglia e, se del caso, dei salariati alle sue dipendenze;
c) di concedere certi vantaggi, quali i prestiti a lungo termine, sovvenzioni o tassi d'interessi ridotti ai conduttori agricoli per facilitare fra l'altro la attuazione delle misure previste nel precedente paragrafo b).
2. Ogni Parte Contraente adotterà anche misure appropriate al fine di permettere ai conduttori agricoli, nelle zone che essa stabilirà, di continuare le loro attività agricole e di contribuire, nello stesso tempo, alla salvaguardia e alla protezione del paesaggio, alla conservazione della natura, allo sviluppo delle possibilità di svago e al mantenimento di un equilibrio demografico appropriato in tali zone.
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