ConvenzioneTitolo II

Art. 3

In vigore dal 8 mag 1977
Ogni Parte Contraente assicurerà ai conduttori agricoli, ai membri delle loro famiglie e, se del caso, ai salariati alle loro dipendenze, una protezione sociale paragonabile a quella di cui fruiscono altri gruppi della popolazione, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 13 della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-3

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