ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 8 mag 1977
Ai fini della presente Convenzione, il termine "conduttore agricolo" riguarda qualsiasi persona che, in qualità di lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attività a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, restando inteso che essa può essere aiutata nei suoi lavori da membri della sua famiglia e/o da salariati.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-2

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