Convenzione›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 8 mag 1977
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con l';
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell';
f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell';
g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data in cui la denuncia avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
(seguono le firme)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-21