ConvenzioneTitolo III

Art. 19

In vigore dal 8 mag 1977
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve figuranti nell'Allegato alla presente Convenzione. Nessun'altra riserva sarà ammessa. 2. Ogni Stato può ritirare in tutto o in parte una riserva da esso formulata in base al paragrafo precedente, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto dalla data della sua ricezione.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-19

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