Protocollo
Art. 14
In vigore dal 9 set 1975
a) Salvo quanto disposto dall' del presente Protocollo, le ispezioni dell'Agenzia saranno effettuate simultaneamente con le attività di ispezione della Comunità. Gli ispettori dell'Agenzia presenzieranno all'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunità.
b) Salvo quanto disposto dal paragrafo a), ogni qualvolta l'Agenzia è in grado di conseguire gli scopi delle sue ispezioni ordinarie previsti dall'Accordo, gli ispettori dell'Agenzia applicheranno le disposizioni degli dell'Accordo mediante osservazione delle attività di ispezione degli ispettori della Comunità, a condizione tuttavia che:
i) le attività di ispezione degli ispettori dell'Agenzia da svolgersi con modalità diverse dall'osservazione delle attività di ispezione che sono svolte dagli ispettori della Comunità e che sono prevedibili, siano specificate negli Accordi Sussidiari;
ii) nel corso di un'ispezione, gli ispettori dell'Agenzia, qualora lo reputino essenziale ed urgente, possano svolgere attività di ispezione diverse dall'osservazione delle attività di ispezione degli ispettori della Comunità, se l'Agenzia non può conseguire altrimenti gli scopi delle sue ispezioni ordinarie e se sia stato impossibile prevedere tale circostanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-14