Protocollo
Art. 11
In vigore dal 9 set 1975
Salvo quanto disposto dagli dell'Accordo, nel determinare il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità effettivi delle ispezioni dell'Agenzia nei confronti di ciascun impianto, sarà tenuto conto delle attività ispettive svolte dalla Comunità nell'ambito del suo sistema multinazionale di salvaguardia in conformità delle disposizioni del presente Protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-11