Protocollo

Art. 11

In vigore dal 9 set 1975
Salvo quanto disposto dagli dell'Accordo, nel determinare il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità effettivi delle ispezioni dell'Agenzia nei confronti di ciascun impianto, sarà tenuto conto delle attività ispettive svolte dalla Comunità nell'ambito del suo sistema multinazionale di salvaguardia in conformità delle disposizioni del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo