Protocollo

Art. 12

In vigore dal 9 set 1975
Le attività ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto saranno stabilite usando i criteri dell' dell'Accordo. Detti criteri saranno applicati usando le norme e le modalità fissate negli Accordi Sussidiari e che sono state usate per calcolare le attività ispettive negli esempi specifici allegati a tali Accordi. Queste norme e modalità saranno rivedute periodicamente, in conformità all' dell'Accordo, in modo da tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore delle salvaguardie e dell'esperienza acquisita.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-12

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