Protocollo
Art. 17
In vigore dal 9 set 1975
Al fine di dare all'Agenzia la possibilità di decidere, in funzione delle esigenze in materia di campionamento statistico, in merito alla sua presenza ad una determinata ispezione della Comunità, la Comunità fornirà preventivamente all'Agenzia un prospetto dei numeri, tipi e contenuto degli articoli da ispezionare, conformemente alle informazioni che l'esercente dell'impianto mette a disposizione della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-17