Protocollo

Art. 18

In vigore dal 9 set 1975
Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunità, soprattutto per quanto riguarda: a) la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici; b) il controllo e l'identificazione dei campioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-18

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