Protocollo
Art. 18
116 / 123In vigore dal 9 set 1975
Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunità, soprattutto per quanto riguarda:
a) la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici;
b) il controllo e l'identificazione dei campioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-18