Protocollo

Art. 22

In vigore dal 9 set 1975
I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle stesse partite o articoli scelti in modo aleatorio come per la Comunità, e saranno prelevati insieme con i campioni destinati alla Comunità, a meno che per mantenere o ridurre al più basso livello praticamente possibile le attività ispettive dell'Agenzia si renda necessario un prelevamento indipendente di campioni da parte dell'Agenzia, secondo modalità concordate in anticipo e specificate negli Accordi Sussidiari.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-22

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