Protocollo
Art. 16
In vigore dal 9 set 1975
Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunità saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunità per ciascun tipo di impianto e, in quanto necessario, per i singoli impianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-16