Art. 16
Protocollo

Art. 16

114 / 123
In vigore dal 9 set 1975
Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunità saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunità per ciascun tipo di impianto e, in quanto necessario, per i singoli impianti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-16