Protocollo
Art. 12
110 / 123In vigore dal 9 set 1975
Le attività ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto saranno stabilite usando i criteri dell' dell'Accordo. Detti criteri saranno applicati usando le norme e le modalità fissate negli Accordi Sussidiari e che sono state usate per calcolare le attività ispettive negli esempi specifici allegati a tali Accordi. Queste norme e modalità saranno rivedute periodicamente, in conformità all' dell'Accordo, in modo da tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore delle salvaguardie e dell'esperienza acquisita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-12