Protocollo
Art. 10
In vigore dal 9 set 1975
Le attività di ispezione ordinarie svolte dalla Comunità e dall'Agenzia agli effetti dello Accordo, comprese le ispezioni di cui all' dell'Accordo, saranno coordinate in conformità delle disposizioni degli articoli da 11 a 23 del presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-10