Convenzione›Parte SECONDA
Art. 9
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o più regimi di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro o di assicurazione, compiuti in tali regimi, sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto.
Paragrafo 2. - Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Se ciò nonostante l'interessato non raggiunge le condizioni per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sono totalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1.
Paragrafo 3. - Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 ogni istituto competente determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalità dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all' saranno precisate le condizioni e le modalità secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi.
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