ConvenzioneParte PRIMA

Art. 5

In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - I lavoratori salariati o assimilati, cittadini di una delle Parti contraenti, occupati nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione di quest'ultima, anche se conservano la residenza nel territorio della prima Parte come pure se il datore di lavoro, oppure la sede dell'impresa da cui dipendono si trovi nel territorio della prima Parte. Paragrafo 2. - La regola enunciata al paragrafo precedente comporta le seguenti eccezioni: a) I lavoratori dipendenti da un'impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di ventiquattro mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i ventiquattro mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i ventiquattro mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso della autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, purchè appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi indicate al paragrafo 2 dell' della presente convenzione. b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale. c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto. d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni nonché trasporto di passeggeri o merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, ed ogni altra impresa che successivamente sarà stabilita mediante scambio di note, rimangono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese in cui dette imprese hanno la sede principale, salvo opzione entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione da parte di detti lavoratori per l'applicazione della legislazione del Paese in cui sono occupati.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-5

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