ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

In vigore dal 5 dic 1974
CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli affari esteri Il Capo dello Stato spagnolo: l'Eccellentissimo Signor Fernando Maria CASTIELLA y MAIZ, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: 1. "Italia": la Repubblica italiana; "Spagna": lo Stato spagnolo. 2. "Cittadino": per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola. 3. "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'. 4. "Autorità competente": per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro. 5. "Istituto competente": a) l'istituto cui l'interessato è iscritto al momento della richiesta di prestazioni; b) l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto. 6. "Organismi di collegamento": gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni. 7. "Familiare": la persona definita come tale dalla legislazione applicabile. 8. "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati. 9. "Periodi di contribuzione": i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati. 10. "Periodi assimilati": i periodi che, in conformità alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione. 11. "Prestazioni economiche, pensioni, rendite": designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-1

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