Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 5 dic 1974
CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO
hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli
affari esteri
Il Capo dello Stato spagnolo:
l'Eccellentissimo Signor Fernando Maria CASTIELLA y MAIZ,
Ministro per gli affari esteri
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:
1. "Italia": la Repubblica italiana; "Spagna": lo Stato spagnolo.
2. "Cittadino": per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino
italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola.
3. "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'.
4. "Autorità competente": per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro.
5. "Istituto competente":
a) l'istituto cui l'interessato è iscritto al momento della richiesta di prestazioni;
b) l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto.
6. "Organismi di collegamento": gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni.
7. "Familiare": la persona definita come tale dalla legislazione applicabile.
8. "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati.
9. "Periodi di contribuzione": i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati.
10. "Periodi assimilati": i periodi che, in conformità alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione.
11. "Prestazioni economiche, pensioni, rendite": designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.
Storico versioni
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