ConvenzioneParte PRIMA

Art. 6

In vigore dal 5 dic 1974
Le autorità competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 dell' per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresì convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 2 del predetto articolo o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-6

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