Convenzione›Parte PRIMA
Art. 7
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Il principio di cui al paragrafo 1 dell' si applica anche ai lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali rappresentanze.
Paragrafo 2. - I lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati.
Paragrafo 3. - I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure ai funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.
Paragrafo 4. - I dipendenti della pubblica amministrazione di uno dei due Paesi che si recano per servizio nell'altro Paese continuano ad essere soggetti alla legislazione del Paese dal quale sono inviati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-7