Convenzione

Art. 12

In vigore dal 5 dic 1974
Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantità in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese in cui l'infortunio sul lavoro si è verificato
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo