Convenzione

Art. 17

In vigore dal 5 dic 1974
L', lettere a) e d), è applicabile anche per la determinazione delle rendite ai superstiti.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo