Convenzione

Art. 18

In vigore dal 5 dic 1974
Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato può pretendere, senza l'applicazione degli per i soli periodi di attività esercitati sul territorio di un Paese e sottoposti all'assicurazione di questo Paese, è superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione degli articoli citati, egli ha diritto, da parte dell'assicurazione di questo Paese, ad un supplemento uguale alla differenza.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-18

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