Convenzione
Art. 14
In vigore dal 5 dic 1974
Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina espressamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che una attività di natura da poter provocare la malattia considerata sia stata esercitata per un periodo determinato, l'istituto competente di tale Paese tiene conto dei periodi nei quali tale attività è stata esercitata sotto la legislazione dell'altro Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-14