ConvenzioneParte SECONDA

Art. 10

In vigore dal 5 dic 1974
Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei paragrafi 1 e 2 dell', non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo