Art. 10
ConvenzioneParte SECONDA

Art. 10

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In vigore dal 5 dic 1974
Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei paragrafi 1 e 2 dell', non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
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