Convenzione

Art. 13

In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di un Paese ad attività suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Paese, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Paese anche se la malattia si sia manifestata nell'altro. Paragrafo 2. - Salvo le disposizioni dell', qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi i Paesi ad attività suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione dei Paesi stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quel Paese nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-13

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