Convenzione

Art. 16

In vigore dal 5 dic 1974
Se un assicurato contrae la silicosi o l'asbestosi dopo aver esercitato, sul territorio di ciascuno dei due Paesi, un'attività suscettibile di provocare tali malattie, l'istituto competente di ciascun Paese tiene conto ugualmente dell'attività esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese, per determinare il diritto e l'ammontare delle prestazioni da erogare. In tale caso sono applicabili le seguenti disposizioni: a) l'istituto competente di ciascun Paese esamina, sulla base della legislazione da esso applicabile, se il lavoratore soddisfa alle condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della durata dell'attività esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese; b) se in virtù della lettera a), il lavoratore ha diritto alle prestazioni previste dalle legislazioni dei due Paesi, le prestazioni in natura e le prestazioni (temporanee) in denaro saranno concesse per un periodo di tre mesi solo dall'istituto competente del Paese sul cui territorio il lavoratore risiede, conformemente alla legislazione in vigore su questo territorio; c) trascorsi i tre mesi, le ulteriori spese per le prestazioni in questione saranno ripartite tra gli istituti competenti secondo le modalità fissate alla lettera d); d) per calcolare le rendite da erogare, ciascun istituto competente determina dapprima i periodi durante i quali il lavoratore ha esercitato sul territorio dei due Paesi un'attività sottoposta all'assicurazione e suscettibile di provocare la silicosi o l'asbestosi o di aggravarle. Ciascun istituto competente determina in seguito l'ammontare della rendita alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se l'attività praticata sul territorio dei due Paesi, e che era suscettibile di provocare la malattia professionale, fosse stata esercitata unicamente sul territorio del Paese dove si trova l'istituto competente. Sulla base di tale ammontare, ciascuno istituto competente fissa l'importo della sua partecipazione, tenendo conto del rapporto esistente tra la durata dell'attività da prendere in considerazione, esercitata sul territorio del Paese dove si trova tale istituto, e la durata totale dell'attività da prendere in considerazione, esercitata sul territorio dei due Paesi. L'ammontare così ottenuto costituisce la prestazione che l'istituto competente deve al lavoratore e nel caso in cui una rendita debba essere nuovamente calcolata, in seguito ad aggravamento della malattia professionale, la partecipazione proporzionale di ciascun istituto competente resta invariata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo