Convenzione
Art. 21
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le rendite o indennità in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano.
Paragrafo 2. - Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilità temporanea dagli istituti competenti di uno dei due Paesi, in virtù della legislazione sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti istituiti competenti, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purchè il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'istituto competente.
Paragrafo 3. - Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 2 siano anticipate dall'istituto competente del Paese in cui l'interessato risiede o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale istituto è surrogato nei diritti dell'interessato verso l'istituto debitore.
Paragrafo 4. - La fornitura ed il rinnovo degli apparecchi di protesi saranno a carico dell'istituto competente debitore della rendita.
Nell'accordo amministrativo previsto dall' saranno stabilite le modalità relative alla fornitura ed al rinnovo di detti apparecchi sia in caso di aggravamento, sia in caso di residenza o soggiorno nel Paese non debitore della rendita.
Storico versioni
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