Convenzione

Art. 24

In vigore dal 5 dic 1974
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni di maternità in Spagna o in Italia, qualora: 1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo