Convenzione
Art. 28
In vigore dal 5 dic 1974
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni cumulando in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
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