Convenzione
Art. 29
In vigore dal 5 dic 1974
Nel caso previsto dall' sarà tenuto conto, ai fini della determinazione della durata delle prestazioni che debbono essere corrisposte dall'istituto competente, del periodo in cui prestazioni dello stesso genere sono state corrisposte al lavoratore interessato, nell'uno o nell'altro Paese contraente, nel corso degli ultimi 365 giorni immediatamente precedenti la domanda di prestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-29