Convenzione

Art. 29

In vigore dal 5 dic 1974
Nel caso previsto dall' sarà tenuto conto, ai fini della determinazione della durata delle prestazioni che debbono essere corrisposte dall'istituto competente, del periodo in cui prestazioni dello stesso genere sono state corrisposte al lavoratore interessato, nell'uno o nell'altro Paese contraente, nel corso degli ultimi 365 giorni immediatamente precedenti la domanda di prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo