Convenzione

Art. 27

In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti ha diritto per sè e per i suoi familiari alle prestazioni in natura previste dalla legislazione del Paese sul cui territorio risiede. Paragrafo 2. - Nei casi di cui al paragrafo precedente l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituto determinato in base ai seguenti criteri: a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione in virtù della legislazione di un solo Paese, l'onere incombe all'istituto competente di detto Paese; b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti, l'onere incombe all'istituto competente del Paese sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione utile ai fini della pensione o della rendita; c) nel caso in cui il titolare abbia compiuto lo stesso periodo di assicurazione utile ai fini della pensione o della rendita in ognuno dei due Paesi, l'onere delle prestazioni rimane a carico dell'istituto competente del Paese in cui il titolare risiede. Paragrafo 3. - Le prestazioni in natura di cui al paragrafo 1 saranno corrisposte conformemente a quanto stabilito dalla legislazione del Paese di residenza. Esse saranno rimborsate dall'istituto competente su cui grava l'onere ai sensi del paragrafo 2. Paragrafo 4. - Le Parti contraenti potranno convenire che i rimborsi previsti al paragrafo 3 si effettuino sulla base di un forfait.
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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo