Convenzione

Art. 30

In vigore dal 5 dic 1974
Un disoccupato che soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione, prevista all', e che trasferisca la propria residenza o ritorni sul territorio dell'altra Parte contraente, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione del primo Paese. Le modalità per il pagamento delle prestazioni saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-30

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