Convenzione
Art. 33
In vigore dal 5 dic 1974
Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù della legislazione di una Parte contraente ha diritto, per i suoi familiari residenti sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del Paese che corrisponde le prestazioni di disoccupazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-33