Convenzione
Art. 36
In vigore dal 5 dic 1974
Se nel corso di uno stesso periodo siano dovute prestazioni familiari per uno stesso familiare, in virtù delle legislazioni delle due Parti contraenti, verranno corrisposte soltanto quelle dovute in base alla legislazione del Paese in cui risieda detto familiare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-36